INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ATTIVITÀ DI POLIZIA E PROCESSO PENALE
Prime riflessioni sui profili penali dell'Intelligenza Artificiale, alla luce delle novità introdotte dal recente D.Lgs. 160/2026 di Avv. Giovanni Briola e Avv. Riccardo Feggi
L’ingresso dell’intelligenza artificiale nel processo penale non rappresenta più una prospettiva futuribile. Al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e alla legge 23 settembre 2025, n. 132, si è recentemente affiancato il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, che ha introdotto una disciplina specifica dell’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nel procedimento penale. La novità di maggiore rilievo, sul versante processuale, è certamente rappresentata dal nuovo art. 359-ter c.p.p., dedicato all’identificazione biometrica remota in tempo reale.
Occorre, anzitutto, distinguere l’utilizzo di tali sistemi nelle attività di prevenzione dal loro impiego all’interno delle indagini preliminari. Nel primo caso, disciplinato dall’art. 8 del decreto, il riconoscimento biometrico in tempo reale può essere utilizzato dalle Forze di polizia per fronteggiare determinate minacce alla vita o all’incolumità delle persone, il rischio di attacchi terroristici e per la ricerca mirata di persone scomparse o vittime di gravi reati. Si tratta di uno strumento “eccezionale”, non già di una generale facoltà di sorveglianza biometrica degli spazi pubblici. Gli elementi così acquisiti, peraltro, non possono essere utilizzati all’interno del procedimento penale, salvo che per finalità investigative. Diversa è la prospettiva dell’art. 359-ter c.p.p., che colloca espressamente il ricorso a questi strumenti nell’ambito dell’accertamento di un’ipotesi di reato già oggetto di indagine.
La disposizione, introdotta dall’art. 13 del d.lgs. n. 160/2026, consente l’impiego del riconoscimento biometrico remoto in tempo reale per confermare l’identità di una persona nei cui confronti sussistano sufficienti indizi di commissione di uno dei delitti indicati nell’Allegato II all’AI Act, purché puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, oppure per procedere alla sua ricerca mirata, compresa la localizzazione. Il catalogo comprende fattispecie di particolare gravità, tra le quali terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti e di armi, omicidio volontario, violenza sessuale, sequestro di persona e reati ambientali. La disciplina si estende, peraltro, alla localizzazione di latitanti destinatari di provvedimenti restrittivi per i medesimi reati, nonché alla ricerca mirata di specifiche vittime di sequestro, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale.
La regola ordinaria è quella dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero. Il GIP provvede con decreto motivato, individuando le persone specificamente ricercate, l’area geografica interessata e la durata dell’attività, che deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario e non può superare quindici giorni, salvo proroghe motivate per ulteriori periodi di quindici giorni. Il provvedimento presuppone inoltre una concreta valutazione di necessità e proporzionalità, alla luce dell’incidenza dell’identificazione biometrica sui diritti fondamentali delle persone coinvolte.
Particolarmente delicata è la disciplina dell’urgenza. Quando vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, il pubblico ministero può disporre direttamente l’attivazione del sistema con decreto motivato, da comunicare al GIP immediatamente e comunque entro ventiquattro ore; il giudice deve poi provvedere alla convalida nelle successive quarantotto ore. Se l’urgenza non consente di attendere neppure il provvedimento del pubblico ministero, possono intervenire direttamente gli ufficiali di polizia giudiziaria, tenuti poi a trasmettere la richiesta al pubblico ministero senza ritardo e comunque entro dodici ore. In questa seconda ipotesi, il pubblico ministero deve richiedere la convalida entro ventiquattro ore dall’avvio delle operazioni e il GIP decide nelle successive quarantotto ore. Proprio qui emerge con maggiore evidenza la tensione tra esigenze investigative e controllo giurisdizionale, dal momento che il vaglio del giudice, e talvolta dello stesso pubblico ministero, interviene solamente dopo l’attivazione dello strumento.
A presidio di queste garanzie, il comma 8 dell’art. 359-ter c.p.p. prevede l’inutilizzabilità delle risultanze investigative acquisite fuori dai casi consentiti o in violazione delle regole autorizzative e delle procedure d’urgenza. In tali circostanze, tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti devono essere cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.
Rimane, tuttavia, un ulteriore tema, destinato ad assumere particolare rilievo nella prassi: quello dell’attendibilità del risultato biometrico e della sua effettiva verificabilità da parte della difesa. Il nuovo art. 359-ter non introduce, in senso tecnico, un autonomo mezzo di prova, bensì tipizza uno specifico atto investigativo. Ciò significa che, anche quando l’attività sia stata legittimamente autorizzata, il risultato prodotto dal sistema non può essere assunto come una verità incontestabile. Se, ad esempio, un algoritmo associa il volto ripreso da una videocamera a quello dell’indagato, il contraddittorio deve potersi estendere ben oltre il semplice esito positivo del confronto: occorre poter verificare le immagini utilizzate, la banca dati di riferimento, le caratteristiche e la versione del sistema, le soglie di similarità e i margini di errore. In questa direzione assumono rilievo anche le garanzie previste dall’art. 9 del decreto, tra cui la registrazione automatica di ciascun utilizzo in file di log non modificabili, conservati per cinque anni e accessibili nell’ambito di un procedimento penale, nonché la documentazione sulle caratteristiche tecniche e sull’accuratezza del sistema.
L’identificazione biometrica remota in tempo reale entra dunque nel codice di rito come attività investigativa espressamente regolata, con presupposti, controlli e iter procedimentali ben precisi. Ma la tipizzazione dell’atto non esaurisce il tema delle garanzie, le quali dovranno necessariamente passare anche dal controllo, nel contraddittorio tra le parti, dell’affidabilità dell’output e del percorso tecnico attraverso il quale esso è stato generato.

